Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 9 febbraio 2024, n. 689

di Fabio Pace | 9 Febbraio 2024
Rassegna di giurisprudenza 9 febbraio 2024, n. 689

Si chiede se una società consortile primo cessionario, che agisce in veste di collettore o centrale acquisti di beni che dal fornitore contraente con la consortile giungono direttamente ai clienti abituali delle consorziate (società affiliate), possa emettere fatture differite o super-differite.
Ai fini IVA, per le società consortili con funzione di collettore di acquisti con consegna diretta di beni dai fornitori ai clienti finali affiliati alle società consorziate, l’art. 21, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, in vigore dal 29 febbraio 2004, con effetto dal 1° gennaio 1998, in conseguenza della novella recata dall’art. 1 del D.Lgs. n. 52/2004, e rimasta in vigore fino al 20 febbraio 2010, deve essere interpretato nel senso che vige la regola secondo la quale la fattura deve essere emessa dalla società consortile al momento di effettuazione dell’operazione, determinato a norma dell'art. 6 del decreto citato e non sono di per sé consentite la fatturazione differita al giorno quindicesimo del mese successivo a quello della consegna o spedizione né la fatturazione ultra-differita al mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni quanto alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.
La società consortile, a fronte della piena soggettività delle società consorziate, ha svolto una funzione di mero collettore e centrale acquisti. Il ruolo della società consortile nella singola operazione di consegna di merce da parte della fornitrice al cliente affiliato alla consorziata, pur comportando un incremento di valore aggiunto che la assoggetta a IVA, non apporta alcuna materialità nello scambio della merce per il prezzo che di per sé complichi per la consortile gli adempimenti di fatturazione IVA.
Con riferimento alla società consortile, non vi sono ragioni che possano giustificare la deroga, in ragione di una delle due fattispecie dell’art. 21, quarto comma, ultima parte, al termine ordinario fissato nella prima parte della norma, secondo cui la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione.
Non si giustifica che il ruolo di mero intermediario consenta alla società consortile di accedere ai meccanismi della fatturazione differita e super-differita, con il connesso meccanismo di pagamento ritardato dell’IVA.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La società consortile non può emettere fatture differite o super-differite per gli acquisti con consegna diretta ai clienti affiliati, poiché deve emettere la fattura al momento dell'operazione secondo l'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.