Si eccepisce difetto di giurisdizione del giudice tributario circa la legittimità di un contratto di riscossione tra una società e il Comune, esorbitando, in ogni caso, dalla cognizione incidentale del giudice tributario le questioni afferenti alla legittimità di provvedimenti amministrativi.
Il potere di disapplicazione, riconosciuto alle Corti tributarie dall’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, degli atti amministrativi illegittimi presupposti agli atti impositivi, non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, delle delibere (Cass. 5 luglio 2023, n. 19003; Cass. 14 luglio 2017, n. 17485; Cass. S.U. 6 marzo 2006, n. 6265). Esso sussiste anche qualora l'atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo, e risulta precluso solo quando la legittimità di un atto amministrativo sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 5 della legge n. 1034/1971, solo le controversie tra il concessionario e l'A.F., ma non anche quelle tra il concessionario e il privato, anche se siano posti in discussione la titolarità del rapporto di concessione o i suoi contenuti (S.U., sent. 8 luglio 2003, n. 10783; Cass. S.U., sent. 16 novembre 1999, n. 774; Cass. 9 aprile 2019, n. 9925).
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