Si chiede se sia ammissibile il ricorso notificato dall’A.F. durante il periodo di sospensione dei termini dal 9 marzo all'11 maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19.
L’art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020, che, per effetto delle successive modifiche ex art. 36del D.L. n. 23/2020, ha disposto la complessiva sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, non ha introdotto una speciale ipotesi di sospensione ex lege del processo, ma ha disposto unicamente la sospensione dei termini processuali. Pertanto, l’atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo di sospensione non è affetto da nullità, restandone unicamente impedita la produzione dei suoi effetti tipici in relazione alla prosecuzione del giudizio. Pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza del periodo di sospensione, non si verifica alcuna inammissibilità dello stesso, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione.
La disciplina emergenziale recata dall’art. 83 del D.L. n. 18/2020 non ha previsto un’ipotesi di sospensione del processo, ma ha solo sospeso i termini processuali per il tempo ritenuto necessario a limitare gli effetti del contagio. Ciò significa che gli atti compiuti durante tale periodo di tempo non sono affetti da nullità, non trovando applicazione l’art. 298 c.p.c., ma privi del loro effetto tipico in punto alla prosecuzione del processo; nel periodo di sospensione, cioè, ciascuna parte mantiene la facoltà di compiere gli atti processuali di sua spettanza, con l’unica conseguenza dell’arresto del processo nel momento in cui ciò determina l’insorgenza, per la stessa parte o per l’altra, di un termine preclusivo. La notifica del ricorso in pendenza della sospensione dei termini ha comportato solo il differimento dei termini per gli incombenti successivi, quali il deposito del ricorso e la proposizione dell’eventuale controricorso da parte dell’intimato.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati