Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 2 febbraio 2024, n. 688

di Fabio Pace | 2 Febbraio 2024
Rassegna di giurisprudenza 2 febbraio 2024, n. 688

Si chiede se sia ammissibile il ricorso notificato dall’A.F. durante il periodo di sospensione dei termini dal 9 marzo all'11 maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19.
L’art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020, che, per effetto delle successive modifiche ex art. 36del D.L. n. 23/2020, ha disposto la complessiva sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, non ha introdotto una speciale ipotesi di sospensione ex lege del processo, ma ha disposto unicamente la sospensione dei termini processuali. Pertanto, l’atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo di sospensione non è affetto da nullità, restandone unicamente impedita la produzione dei suoi effetti tipici in relazione alla prosecuzione del giudizio. Pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza del periodo di sospensione, non si verifica alcuna inammissibilità dello stesso, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione.
La disciplina emergenziale recata dall’art. 83 del D.L. n. 18/2020 non ha previsto un’ipotesi di sospensione del processo, ma ha solo sospeso i termini processuali per il tempo ritenuto necessario a limitare gli effetti del contagio. Ciò significa che gli atti compiuti durante tale periodo di tempo non sono affetti da nullità, non trovando applicazione l’art. 298 c.p.c., ma privi del loro effetto tipico in punto alla prosecuzione del processo; nel periodo di sospensione, cioè, ciascuna parte mantiene la facoltà di compiere gli atti processuali di sua spettanza, con l’unica conseguenza dell’arresto del processo nel momento in cui ciò determina l’insorgenza, per la stessa parte o per l’altra, di un termine preclusivo. La notifica del ricorso in pendenza della sospensione dei termini ha comportato solo il differimento dei termini per gli incombenti successivi, quali il deposito del ricorso e la proposizione dell’eventuale controricorso da parte dell’intimato.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19 non rende inammissibile il ricorso per cassazione notificato durante questo periodo.