L'Agenzia sostiene di avere provato la sussistenza in Italia di una stabile organizzazione facente capo alla società, in base alle indicazioni rese dalla parte e dall'autorità fiscale tedesca. Eccepisce anche di non avere omesso l’allegazione delle comunicazioni ricevute dall'autorità tedesca all'avviso di accertamento.
Ai sensi dell'art. 14 della convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 459/1992, costituisce attività indipendente di natura educativa e pedagogica, come tale tassata in Italia, una struttura con finalità psicopedagogica di soggetti stranieri disagiati, gestita stabilmente nel territorio nazionale da soggetto residente all'estero, il quale percepisca da un'associazione straniera il relativo compenso. Il concetto di "base fissa per l'esercizio delle attività", contenuto nell'art. 14, va inteso come del tutto equiparabile a quello di stabile organizzazione, sancito dall'art. 5 della stessa convenzione, secondo quanto indicato nel commentario OCSE, modello della riferita convenzione. La disposizione convenzionale contiene una lista, non esaustiva, di modelli di stabile organizzazione, alla cui sussistenza è subordinata la tassazione in Italia - anche in base alla legislazione nazionale e, nella specie, dall'art. 162 del TUIR - di redditi percepiti da soggetto non residente, rispondenti al criterio generale, specificato dal suddetto art. 5, secondo cui per stabile organizzazione si intende una sede fissa di attività attraverso la quale un'impresa è esercitata in tutto o in parte e, pertanto, una presenza individuata (place of business) dell'attività legata all'impresa estera (business connection test), che sia incardinata nel territorio dello Stato impositore (fissità, fixed place) e dotata di una certa stabilità (permanence test); una sede d’affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre autonomamente reddito (idoneità produttiva o carrying on of the business enterprise), che sia nella disponibilità dell'impresa stessa (right of use).
In tema di assoggettabilità a imposizione fiscale di soggetti non residenti, ai fini della sussistenza del requisito della stabile organizzazione in Italia, non è necessario che quest'ultima debba essere di per sé produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile, essendo sufficiente che vi sia una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività (Cass. 4 dicembre 2019, n. 31609).
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