Una società contesta l’interpretazione della norma che agevola gli investimenti effettuati in nuovi macchinari e nuove apparecchiature (cd. Tremonti ter) nel senso che la revoca del beneficio operi anche nell'ipotesi di mero spostamento dei beni oggetto di agevolazione e non solo in quello di cessione al di fuori del SEE.
Il comma 3-bis dell'art. 5 del D.L. n. 78/2009, che dispone la revoca del beneficio della detassazione parziale degli investimenti in macchinari di cui al precedente comma 1, se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo, va intesa come riferita alla circostanza concreta che il cessionario utilizzi il bene agevolato in strutture produttive, principale o secondaria, non ubicate nell'ambito del SEE, a prescindere dal luogo in cui è collocata la propria residenza fiscale e, pertanto, deve ritenersi che, al di fuori dell’ipotesi di cessione a soggetti terzi, costituisca causa di revoca dell'agevolazione anche il trasferimento del bene, ad opera del beneficiario dell'agevolazione, presso proprie strutture produttive situate al di fuori del SEE.
Tale interpretazione è coerente con la finalità di tutela dell'imprenditoria nazionale perseguita dai precedenti interventi agevolativi di detassazione degli investimenti realizzati nel territorio dello Stato (art. 3, comma 2, del D.L. n. 357/1994, cd. Tremonti e art. 4, comma 4, del D.L. n. 383/2001, cd. Tremonti bis).
Nella disciplina in esame, tale finalità, a differenza delle discipline incentivanti precedenti, risulta non contraddetta, ma solamente - e più prudentemente - temperata dalla necessità di compatibilità con il principio comunitario della libera circolazione dei beni, esteso anche ai Paesi dello SEE.
Contrasta con tale finalità il trasferimento dei macchinari in favore di proprie stabili organizzazioni sparse in svariate parti del mondo, che non incentiva la produttività nazionale, ma quella di Paesi esterni al SEE.
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