Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 2 febbraio 2024, n. 688

di Fabio Pace | 2 Febbraio 2024
Rassegna di giurisprudenza 2 febbraio 2024, n. 688

Un contribuente nega che vi sia stato il contraddittorio ante accertamento richiesto a pena di nullità dell'atto.
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'A.F. è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto fare valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, solo per i tributi armonizzati, mentre, per quelli non armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Sez. U., sent. 9 dicembre 2015, n. 24823).
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 consente all'A.F. di riferire "de plano" a operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, salva la prova contraria da parte di costui, e la legittimità della utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell'accertamento, posto che l’art. 32cit. prevede quel contraddittorio alla stregua di mera facoltà, non di obbligo, dell'A.F. (Cass. Sez. 5, ord. 30 novembre 2022, n. 35205; Sez. 5, sent. 26 aprile 2017, n. 10249; Cass. sent. 23 giugno 2006, n. 14675; sent. 30 novembre 2009, n. 25142sent. 30 novembre 2009, n. 25142) sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti (Cass., sent. 10 gennaio 2013, n. 446).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'A.F. è tenuta al contraddittorio endoprocedimentale, ma solo per tributi armonizzati. La presunzione ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 consente all'A.F. di riferire de plano a operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, salva la prova contraria da parte di costui.