Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 febbraio 2024, n. 690

di Fabio Pace | 16 Febbraio 2024
Rassegna di giurisprudenza 16 febbraio 2024, n. 690

Un terreno agricolo è stato escluso da esenzione ICI/IMU, per mancata dimostrazione del suo uso agro-silvo-pastorale. La società agricola sostiene che la produzione del fascicolo aziendale fosse idonea a comprovare la natura agricola del terreno e il suo inserimento nell'elenco dettagliato dei terreni da lei coltivati.
In tema di ICI, per considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, ex art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1992, il fascicolo aziendale, di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 503/1999, contiene dati utilizzabili, ma, per provare in un giudizio contenzioso il possesso in capo al proprietario del requisito della diretta conduzione del fondo e, in generale, dei requisiti per beneficiare del regime agevolativo, occorre una verifica da parte del giudice di merito della sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza delle informazioni ivi riportate, tenuto conto degli oneri probatori incombenti sul contribuente.
In tema di ICI (sul punto estensibile all'IMU), l'agevolazione prevista dall'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 446/1997, è subordinata ai requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, e della conduzione effettiva dei terreni, che deve essere provata dal contribuente (Sez. 5, sent. 28 settembre 2016, n. 19130). I requisiti per avere accesso al regime agevolato sono: a) l'iscrizione agli appositi elenchi; b) l'assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia; c) il possesso e la conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili; d) il carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito. La prova di tali presupposti è a carico del contribuente che chiede l’agevolazione (Cass. 16 aprile 2010, n. 9143). Mentre l'iscrizione di cui all’art. 58 del D.Lgs. n. 446/1997 è idonea a provare i primi due requisiti, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione, che, pertanto, non compete (Cass. 28 settembre 2016, n. 19130; Cass. ord. 7 giugno 2011, n. 12336; Cass. sent. 7 gennaio 2005, n. 214; Cass. sent. 11 aprile 2008, n. 9510).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La società agricola ha cercato di dimostrare l'uso agricolo del terreno escluso dall'esenzione ICI/IMU, ma la prova è a carico del contribuente.