Si eccepisce omessa acquisizione nel giudizio di secondo grado e relativo mancato esame del fascicolo di primo grado, con assenza degli elementi necessari per il giudizio. I documenti non rinvenuti erano, in realtà, presenti nel fascicolo di primo grado, che faceva inscindibilmente parte del fascicolo d' ufficio d'appello.
Nel processo tributario trattato, fin dal primo grado, secondo modalità telematiche le parti non devono depositare nuovamente in appello le produzioni del fascicolo di parte del primo grado, che restano acquisite al fascicolo telematico d'ufficio e devono necessariamente essere esaminate dal giudice del gravame.
Il principio di non dispersione (o acquisizione) della prova - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che tali documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione (Sez. U, sent. 16 febbraio 2023, n. 4835).
Nel caso in esame, i documenti alla base della disamina del ricorso da parte del primo giudice, facevano già parte del processo e dovevano necessariamente essere esaminati dal giudice d’appello.
Il D.M. n. 163/2013 stabilisce l'acquisizione del fascicolo di primo grado d'ufficio nel SIGIT anche per il successivo grado di giudizio, sicché i giudici d’appello devono esaminare le produzioni di primo grado.
Gli atti di parte del fascicolo telematico in primo grado risultano definitivamente acquisti al fascicolo d'ufficio e devono essere presi in esame dal giudice del gravame anche se la parte non li deposita nuovamente.
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