Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 febbraio 2024, n. 690

di Fabio Pace | 16 Febbraio 2024
Rassegna di giurisprudenza 16 febbraio 2024, n. 690

Si eccepisce che l'inerenza attiene ai costi e alle spese relativi alla sfera dell'impresa e che la norma fissa una presunzione legale di inerenza e congruità delle spese in favore di ASD, precludendo il sindacato dell'A.F.
Le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza, a condizione che: il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; sia rispettato il limite quantitativo di spesa; la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor; il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass. 23 marzo 2016, n. 5720; Cass. 6 aprile 2017, n. 8981; Cass. 7 giugno 2017, n. 14232; 27 luglio 2021, n. 21452; 14 febbraio 2023, n. 4612).
Il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l'immagine con iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico; non si può negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione in base a un’asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, dato che tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la nozione di inerenza, che è di natura qualitativa e non quantitativa (Cass. 20 dicembre 2018, n. 33030; Cass. 16 dicembre 2019, n. 33120; Cass. 4 marzo 2020, n. 6017).
Dunque, il peculiare regime approntato dall'art. 90, comma 8, in forza della sua natura agevolativa, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche dove risultino soddisfatti i requisiti indicati, ossia che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass. 6 maggio 2019, n. 11797; Cass. 15 gennaio 2020, n. 8540) e consente di ritenere integralmente deducibili tali spese dal soggetto sponsor.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La norma fissa una presunzione legale di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione per le imprese sportive dilettantistiche, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditore.