Si eccepisce che l'inerenza attiene ai costi e alle spese relativi alla sfera dell'impresa e che la norma fissa una presunzione legale di inerenza e congruità delle spese in favore di ASD, precludendo il sindacato dell'A.F.
Le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza, a condizione che: il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; sia rispettato il limite quantitativo di spesa; la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor; il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass. 23 marzo 2016, n. 5720; Cass. 6 aprile 2017, n. 8981; Cass. 7 giugno 2017, n. 14232; 27 luglio 2021, n. 21452; 14 febbraio 2023, n. 4612).
Il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l'immagine con iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico; non si può negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione in base a un’asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, dato che tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la nozione di inerenza, che è di natura qualitativa e non quantitativa (Cass. 20 dicembre 2018, n. 33030; Cass. 16 dicembre 2019, n. 33120; Cass. 4 marzo 2020, n. 6017).
Dunque, il peculiare regime approntato dall'art. 90, comma 8, in forza della sua natura agevolativa, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche dove risultino soddisfatti i requisiti indicati, ossia che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass. 6 maggio 2019, n. 11797; Cass. 15 gennaio 2020, n. 8540) e consente di ritenere integralmente deducibili tali spese dal soggetto sponsor.
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