Si contesta l'annullamento dell'avviso, perché sostituito da un secondo avviso contenente un accertamento maggiore, senza spiegare le ragioni per le quali avrebbe avuto un valore sostitutivo del primo in relazione alle argomentazioni dell'Ufficio circa la valenza meramente integrativa del secondo avviso.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'A.F. può emettere un avviso di accertamento integrativo sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, non della semplice rivalutazione o del maggiore approfondimento di dati probatori già interamente noti all'Ufficio al momento dell'emissione dell'avviso originario (Sez. 5, sent. 30 ottobre 2018, n. 27565; Cass., sez. 5, sent. 29 dicembre 2020, n. 29723) mentre tale presupposto non ricorre nel caso di autoannullamento di precedente avviso di rettifica e sostituzione dello stesso con uno nuovo, contenente lo stesso dispositivo ma una diversa motivazione, atteso che, in tale caso, non ricorre esercizio del predetto potere integrativo o modificativo (caratterizzato dall'aggiungersi, al precedente provvedimento legittimo, di un ulteriore provvedimento che ne amplia il contenuto), ma sostituzione di un precedente provvedimento illegittimo con un nuovo provvedimento conforme a diritto, nell'ambito del generale potere di autotutela della P.A. (Cass. sent. 28 marzo 2002, n. 4534; Cass. Sez. 5, sent. 28 maggio 2008, n. 13891; Cass. sent. 31 gennaio 2023, n. 2920).
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