Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 5 gennaio 2024, n. 684

di Fabio Pace | 5 Gennaio 2024
Rassegna di giurisprudenza 5 gennaio 2024, n. 684

Si discute se l'omesso esercizio della potestà di accertamento preclude la contestazione del credito chiesto a rimborso. Si ritiene che l'assenza di termini per l'Ufficio per contestare l'esistenza del credito e l'inesistenza di un obbligo ultradecennale di conservazione della documentazione precluderebbero la prova contraria.
In sede di rimborso sia di imposte dirette (Cass., Sez. U., 15 marzo 2016, n. 5069), sia dell'eccedenza IVA detraibile (Cass., Sez. U., 29 luglio 2021, n. 21765 e n. 21766), l'A.F. può contestare il credito esposto in dichiarazione anche se sono scaduti i termini per esercitare il potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento, dato che i termini decadenziali attengono ai soli crediti erariali.
Non osta l’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, che riferisce la decadenza anche ai crediti da rimborso IVA, in quanto tale norma si riferisce alla sottostima del debito d’imposta indotta da accertamenti sul maggior debito e non anche dall'insussistenza del credito derivante da un’originaria eccedenza d’imposta esposta a credito (Cass., Sez. U., n. 21766 del 2021 cit.). Inoltre, i termini di decadenza, propri dell'accertamento di maggiori debiti d’imposta, non sono estensibili alla contestazione delle originarie eccedenze d’imposta, che non traggono origine da (non più accertabili) maggiori debiti d’imposta. Né può farsi discendere da un’inerzia dell'A.F. nel contestare l'inesistenza del credito il riconoscimento del credito stesso.
Non può considerarsi precluso l'esercizio del diritto di credito per il fatto che la legge limita a 10 anni l'obbligo di conservazione delle scritture contabili, non potendosi confondere l'obbligo di conservazione della documentazione contabile con l'onere di fornire la prova in giudizio del proprio credito (Cass., Sez. V, 11 settembre 2019, n. 22646; Cass., Sez. V, 18 maggio 2018, n. 12291; Cass., Sez. I, 18 dicembre 2013, n. 28222). Il creditore che intende fare valere un proprio diritto la cui prova rinvenga da documentazione ultradecennale ha l'onere di conservare tale documentazione anche oltre il termine di cui all'art. 2220 c.c.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'omesso esercizio della potestà di accertamento non preclude la contestazione del credito chiesto a rimborso. La mancanza di termini per l'Ufficio e l'obbligo ultradecennale di conservazione della documentazione non precludono la prova contraria.