L'A.F. deduce la realizzazione di una plusvalenza con la cessione dell'azienda, eccependo la presunzione secondo cui il maggiore valore dell'immobile definito ai fini del registro può essere preso a riferimento nell'accertamento della plusvalenza ai fini IRPEF.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015 - che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva - esclude che l'A.F. possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto in tale norma all'imposta di registro e alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma, incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l'IRPEF (corrispettivo) (Cass. sez. V, 2 agosto 2017, n. 19227).
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