Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 5 gennaio 2024, n. 684

di Fabio Pace | 5 Gennaio 2024
Rassegna di giurisprudenza 5 gennaio 2024, n. 684

L'A.F. deduce la realizzazione di una plusvalenza con la cessione dell'azienda, eccependo la presunzione secondo cui il maggiore valore dell'immobile definito ai fini del registro può essere preso a riferimento nell'accertamento della plusvalenza ai fini IRPEF.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015 - che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva - esclude che l'A.F. possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto in tale norma all'imposta di registro e alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma, incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l'IRPEF (corrispettivo) (Cass. sez. V, 2 agosto 2017, n. 19227).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'A.F. sostiene la presunzione di plusvalenza con la cessione dell'azienda, ma l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015 esclude l'accertamento basato solo sul valore dichiarato o definito ai fini di altra imposta.