Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 5 gennaio 2024, n. 684

di Fabio Pace | 5 Gennaio 2024
Rassegna di giurisprudenza 5 gennaio 2024, n. 684

Si ritiene che, dato che le accise devono essere corrisposte al momento del versamento da parte dei consumatori finali, in caso di mancato pagamento da parte di questi ultimi non si verificherebbe il presupposto d'imposta.
Indipendentemente da ogni questione concernente la vigenza del sistema dei depositi fiscali con riferimento al gas, l'accisa diviene esigibile al momento dell'immissione al consumo (art. 2, comma 2, del TUA).
Pertanto, tale momento non coincide con il pagamento da parte dei consumatori finali, che è irrilevante, ma con la fornitura del gas e, quindi, con la fatturazione (Cass. 5 giugno 2020, n. 10684).
Del resto, l'accisa deve essere corrisposta all'A.F. dal fornitore del prodotto energetico e non dall'utente finale (Cass. 7 novembre 2019, n. 28675), nei cui confronti il venditore ha unicamente un diritto di rivalsa.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il pagamento delle accise da parte dei consumatori finali non costituisce il presupposto d'imposta, che si verifica al momento dell'immissione al consumo del gas.