Si ritiene che, dato che le accise devono essere corrisposte al momento del versamento da parte dei consumatori finali, in caso di mancato pagamento da parte di questi ultimi non si verificherebbe il presupposto d'imposta.
Indipendentemente da ogni questione concernente la vigenza del sistema dei depositi fiscali con riferimento al gas, l'accisa diviene esigibile al momento dell'immissione al consumo (art. 2, comma 2, del TUA).
Pertanto, tale momento non coincide con il pagamento da parte dei consumatori finali, che è irrilevante, ma con la fornitura del gas e, quindi, con la fatturazione (Cass. 5 giugno 2020, n. 10684).
Del resto, l'accisa deve essere corrisposta all'A.F. dal fornitore del prodotto energetico e non dall'utente finale (Cass. 7 novembre 2019, n. 28675), nei cui confronti il venditore ha unicamente un diritto di rivalsa.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati