Il contribuente ha eccepito che la società non avesse legittimazione passiva per il periodo antecedente il contratto e non che tale atto fosse illegittimo in quanto non adottato dal consiglio comunale.
Il contratto di riscossione coattiva stipulato con il Comune, prodotto in giudizio dalla società, non costituisce un valido documento giustificativo dell'attribuzione concreta alla concessionaria del potere di accertamento tributario. Non può bastare un conferimento di incarico ad opera di soggetto diverso dal Consiglio comunale, avendone quest'ultimo competenza esclusiva ai sensi dell’art. 42, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000. Pertanto, il preavviso contestato va annullato per mancato riscontro della legittimazione della società ad adottarlo.
Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un atto va necessariamente coordinato con i principi dispositivo e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, applicandosi solo quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa dell’istante, così che, quando la parte chieda la dichiarazione di invalidità di un atto pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate, senza potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati (Cass. 13 dicembre 2013, n. 27920; 18 ottobre 2023, n. 28983; 17 luglio 2023, n. 20713; 14 marzo 2014, n. 5952).
La convenzione tra la società e l'ente comunale, in quanto stipulata senza l'autorizzazione mediante delibera del Consiglio comunale, non poteva essere dichiarata nulla d'ufficio, atteso che, vertendo il tema, nella specie, direttamente sull'illegittimità dell'atto a sostegno delle pretese della parte istante, una diversa ragione di nullità non poteva essere rilevata d'ufficio né poteva essere dedotta per la prima volta in appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella inizialmente proposta dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione.
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