L’Agenzia contesta l’accoglimento del ricorso di ottemperanza a sentenza di Cassazione, basato sul fatto che l'Ufficio, ricorrente in sede di legittimità, non aveva depositato l'istanza di definizione agevolata presentata dal coobbligato prima del deposito della pronuncia stessa.
Il perfezionamento della definizione della lite ex art. 6 del D.L. n. 118/2019, in pendenza del giudizio di legittimità, a seguito di una domanda presentata prima del deposito della sentenza della Cassazione, rende inutiliter data la pronuncia stessa, senza che l'A.F. sia tenuta al deposito in giudizio della comunicazione di avvenuta definizione regolare della lite, producendosi l'estinzione del giudizio automaticamente.
Con il perfezionamento, la definizione agevolata retroagisce e prevale sull'efficacia di eventuali sentenze depositate prima del 24 ottobre 2018 e non passate in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata della lite. Pertanto, a seguito del perfezionamento della definizione della lite, tali sentenze, in deroga all'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, cessano di costituire titolo per rimborsi o sgravi.
Le stesse considerazioni valgono anche per le sentenze eventualmente depositate dopo il 24 ottobre 2018.
In caso di lite in Cassazione per la quale il contribuente non abbia chiesto la sospensione del processo, invece, la domanda di definizione presentata dopo l'eventuale deposito della sentenza di cassazione senza rinvio non può produrre effetti sull'efficacia della pronuncia ormai definitiva. Nel caso opposto (istanza anteriore alla sentenza), la decisione della Cassazione - sia a favore, che contro il contribuente - sarà inutiliter data.
La presentazione da parte del coobbligato di regolare domanda di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 con versamento della prima rata prima del deposito della sentenza di Cassazione, ha reso quest'ultima inutiliter data, dato che l'estinzione automatica del giudizio a seguito di adesione al condono, anche in pendenza del giudizio di legittimità, comporta che le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate (comma 13 dell’art. 6 cit.), senza che l'Ufficio, in quanto ricorrente nel giudizio di legittimità, fosse tenuto a depositare ivi l'istanza di definizione agevolata del contribuente, dovendo semmai quest'ultimo avanzare apposita richiesta di sospensione del giudizio (comma 10 dell'art. 6 cit.) e dovendo l'A.F. notificare al contribuente solo l'eventuale diniego di definizione agevolata (comma 12 dell'art. 6cit.).
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