
Si discute dell’applicabilità o meno dell’imposta sostitutiva dell’IVA ad alcune operazioni a premio, negando che la stessa si applichi solo ai concorsi a premio caratterizzati dall’aleatorietà del risultato.
Le operazioni a premio caratterizzate dalla raccolta di punti a seguito di acquisti di beni o servizi e dalla conseguente erogazione di buoni sconto da valere per l’acquisto di altri beni o servizi negli esercizi commerciali specificamente menzionati ed effettuate in data antecedente all’introduzione della lett. c-bis) all’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 430/2001 ad opera dell’art. 22-bis del D.L. n. 91/2014 (norma priva di efficacia retroattiva), non sono imponibili IVA, ma alle stesse trova applicazione l’imposta sostitutiva del 20%, prevista dall’art. 19, comma 8, della legge n. 449/1997.
L’imposta sostitutiva di cui all’art. 19, comma 8, della legge n. 449/1997, si applica, in via generale, a tutte le manifestazioni a premio contemplate dal D.P.R. n. 430/2001 e, cioè, sia ai concorsi a premio, caratterizzati da un elemento di aleatorietà, che alle operazioni a premio, consistenti nell’erogazione di buoni sconto in ragione dei punti raccolti dai consumatori a mezzo di acquisto di alcuni prodotti.
La distinzione tra concorsi a premio, aleatori e soggetti a imposta sostitutiva, e operazioni a premio, non aleatorie e esenti dall’imposta sostitutiva, è del tutto erronea: il regolamento di cui al D.P.R. n. 430/2001 si applica, infatti, a tutte le manifestazioni a premio, che siano concorsi od operazioni, restando escluse dall’imposta sostitutiva le sole manifestazioni espressamente dichiarate esenti.

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