Impugnando il silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRES, una società contesta che, nell’applicazione dell’art. 87 del TUIR, debba farsi riferimento ai valori contabili del patrimonio sociale.
La definizione di società di partecipazione contenuta nell’art. 162-bis del TUIR non si applica ai fini della disciplina della PEX di cui all'art. 87, comma 5, del TUIR, che è norma speciale rispetto alla prima. L’art. 87, comma 5, del TUIR - nella parte in cui prevede che, per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lett. c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante - va interpretato nel senso che, per valutare l’attività prevalente, occorre avere riferimento al valore corrente delle partecipazioni e non al valore iscritto in bilancio.
Il valore di cui all’art. 87, comma 5, del TUIR, al quale occorre fare riferimento è, dunque, il valore corrente e grava sulla società che chiede il rimborso l’onere di provare la correttezza, certezza e legittimità della restituzione; la società deve, cioè, dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.
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