Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 12 gennaio 2024, n. 685

di Fabio Pace | 12 Gennaio 2024
Rassegna di giurisprudenza 12 gennaio 2024, n. 685

L’Agenzia censura la conclusione per l'inesistenza giuridica della notifica di cartella via PEC sul presupposto del formato digitale del documento, che non consentirebbe una sottoscrizione riconosciuta ex lege.
La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando (come nel caso della notifica) vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria.
Il rinvio operato dall’art. 26, sesto comma, del D.P.R. n. 602/1973, all’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 (in materia di notifica dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notifica della cartella di pagamento, in ragione dell’avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (Cass. Sez. 6-5, ord. 5 marzo 2019, n. 6417).
A norma dell’art. 12 del d.dir. 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del D.M. n. 44/2011, in conformità agli standard previsti dal Reg. UE n. 910/2014 e alla relativa decisione di esecuzione n. 1506/2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" (Cass. Sez. U, sent. 27 aprile 2018, n. 10266; Sez. 2, n. 30927 del 2018).
E’ irrilevante la notifica telematica del ricorso per cassazione, originariamente analogico, in formato "pdf" anziché "p7m" (Cass., Sez. 2, n. 23951 del 2020).
Nel caso in esame, la ricorrente ha depositato la copia analogica dell'atto impugnato e i files contenenti il messaggio PEC e la ricevuta di avvenuta consegna su supporto digitale; la controricorrente non ha disconosciuto espressamente la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale cartaceo in possesso dell'A.F.; considerata, inoltre, la tempestiva presentazione del ricorso, sono da escludere vizi relativi alla regolarità del procedimento notificatorio a mezzo PEC.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della validità giuridica della notifica di cartella via PEC e dell'applicabilità delle firme digitali, sottolineando la conformità della copia informatica.