L'Ufficio contesta che i crediti indicati in dichiarazione spettino solo per il mancato disconoscimento entro i termini decadenziali, dato che spetta al contribuente provare i fatti costitutivi del credito e l'azione dell'A.F. è soggetta a termini decadenziali solo se accerta un debito e non se verifica un credito.
Il termine decadenziale previsto per le operazioni di accertamento fiscale non si applica quando a essere oggetto di accertamento sia un credito d'imposta esposto dal contribuente in dichiarazione.
I termini decadenziali in questione sono apposti solo alle attività di accertamento di un credito dell'A.F., e non a quelle con cui l’A.F. contesti la sussistenza di un suo debito, ancorché simile soluzione susciti una certa disarmonia nel sistema in quanto, decorso il termine per l'accertamento, all’A.F. è consentito contestare il contenuto di un atto del contribuente solo nella misura in cui tale contestazione consente all’A.F. di evitare un esborso, e non invece sotto il profilo in cui la medesima contestazione comporterebbe l’affermazione di un credito dell’A.F. (Cass., SS.UU., sent. 15 marzo 2016, n. 5069). Questa soluzione non lascia senza difesa il contribuente, che può impugnare il silenzio dell’A.F. che non dia seguito all’istanza di rimborso, ottenendo sul punto una pronuncia giudiziale (Cass. 31 gennaio 2018, n. 2392).
La mancata contestazione del credito d'imposta entro i termini decadenziali non comporta automaticamente il riconoscimento dello stesso da parte dell'Ufficio, con la conseguenza che permane in capo all'istante l'onere di provare il diritto al rimborso e, quindi, l'esistenza del proprio credito tributario.
Nel caso in cui il contribuente voglia fare valere il proprio diritto al rimborso, è necessario che lo stesso ne provi il ricorrere di tutti gli elementi costitutivi. Ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale, ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato (Cass. 18 maggio 2018, n. 12291).
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