Una società portuale eccepisce la propria carenza di legittimazione ai fini TARSU, affermata nonostante la perdita completa del possesso e della detenzione dei posti barca di cui è stato trasferito il diritto di superficie.
In materia di rifiuti, il concessionario di un porto turistico detiene, in forza della concessione, il demanio marittimo e lo specchio acqueo antistante ed è, pertanto, soggetto passivo del tributo relativamente ai cd. posti-barca, anche se oggetto di contratti che ne attribuiscano la disponibilità a terzi, in quanto tali contratti non estinguono, ma anzi presuppongo la sua detenzione.
Una società concessionaria del tratto di suolo demaniale marittimo e dello specchio acqueo antistante ha una situazione giuridica soggettiva di detenzione per l'intera area oggetto della concessione e, dunque, a tutte le superfici acquee coinvolte, su cui pure è dovuta la TARSU (Cass., Sez. 5, 18 febbraio 2009, n. 3829).
Il contratto stipulato con il terzo avente a oggetto il posto barca, a prescindere da contenuto, struttura ed effetti, può comportare la costituzione di una situazione di sub-detenzione a favore del terzo, che non esclude e anzi presuppone la detenzione del concessionario. Quest'ultimo resta, pertanto, soggetto passivo del tributo.
Ai fini dell'obbligo di pagamento della TARSU, la sola stipulazione - da parte del titolare di una concessione demaniale all'interno di un porto turistico per l'espletamento dei servizi connessi all'uso dei posti barca - del contratto di ormeggio con il diportista non è idonea a sottrarre al concedente la detenzione dell'area concessa in uso alla controparte e a trasferire in capo a questa l'obbligo tributario, risolvendosi tale contratto nell'attribuzione al diportista del diritto di utilizzare lo spazio e i servizi connessi, senza sottrarre quello spazio alla detenzione del concedente (Cass., Sez. 5, 18 febbraio 2009, n. 3829).
In caso di concessione demaniale si presume che il soggetto tenuto a pagare la TARSU sia il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un'area scoperta sulla quale, ex art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, si producono rifiuti solidi urbani, e che tale obbligo non si trasferisce su coloro che, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodotto i rifiuti, avendo in tutto o in parte l'effettiva disponibilità dell'area, salvo che il contribuente indichi nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità della stessa, in ragione della detenzione da parte di terzi, e assolva in giudizio al relativo onere probatorio a proprio carico (Cass., Sez. 5, 16 febbraio 2018, n. 3798).
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