Si censura la sentenza nella parte in cui ha rideterminato in una minor somma il reddito accertato con riferimento ai beni mobili registrati e ha affermato che il possesso dei beni mobili registrati è indice di capacità contributiva, ma che i coefficienti andavano ridotti in considerazione della diversa situazione.
Il metodo di accertamento fondato sul cd. redditometro collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione.
Il redditometro introduce una presunzione legale relativa (Cass. 13 giugno 2023, n. 16904, Cass. 28 dicembre 2022, n. 37985), così che l'accertamento non impedisce al contribuente di dimostrare, con idonea documentazione, oltre che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19 ottobre 2016, n. 21142, Cass. 24 ottobre 2005, n. 20588).
La prova contraria non è limitata a quella prevista dall’art. 38, quinto comma, del D.P.R. n. 600/1973 (cioè che il maggior reddito accertato è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta), ma è consentito dimostrare che il reddito presunto sulla base del coefficiente non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 29 agosto 2000, n. 11300).
Il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova contraria offerta dal contribuente (Cass. 13 giugno 2023, n. 16904; Cass. 22 giugno 2021, n. 17837, Cass. 24 settembre 2019, n. 3715).
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