Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 29 dicembre 2023, n. 683

di Fabio Pace | 29 Dicembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 29 dicembre 2023, n. 683

Un contribuente assume la decadenza dalla procedura di recupero del credito con assistenza tra Stati membri UE, perché inutilmente decorsi 5 anni dall’esecutività del titolo rispetto all’acquisizione del titolo uniforme.
Nell’assistenza reciproca tra Paesi UE per il recupero di crediti tributari, la norma prevede il titolo uniforme per l'esecuzione in un altro Stato membro, titolo che - costituendo lo strumento idoneo al recupero coattivo del credito fiscale, già accertato dall'autorità dello Stato richiedente - è automaticamente efficace nello Stato membro adito, senza necessità di alcun atto di riconoscimento. La decadenza dalla procedura di recupero del credito fiscale, mediante assistenza tra Stati membri UE, matura decorso il quinquennio tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e quella in cui è fatta la domanda di assistenza.
Le domande di recupero dei crediti sono accompagnate dal titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari. Tuttavia, vigendo un’interlocuzione tra le autorità degli Stati membri, non può escludersi che all’originaria richiesta di assistenza segua un’integrazione della documentazione e che ciò possa riguardare lo stesso titolo uniforme (UIPE). La norma nazionale prevede solo che l'assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente è superiore a 5 anni. Il sintagma “non ha luogo” non è riconducibile al significante “decadenza”. L’art. 18, comma 2, della Direttiva, prevede che l’autorità adita non è tenuta ad accordare l’assistenza se la domanda iniziale si riferisce a crediti che risalgono a più di 5 anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente alla data della suddetta domanda iniziale. L’inutile decorso del quinquennio non comporta decadenza, ma, più semplicemente, il venire meno dell’obbligo di cooperazione al recupero del credito fiscale. Resta, dunque, nella discrezione dello Stato membro adito procedere ugualmente nell’assistenza in favore dello Stato membro richiedente. In tale caso, nessuna decadenza potrà essere eccepita. Non si tratta di un termine procedimentale a pena di invalidità del processo di recupero coattivo del credito, ma della formazione di un accordo tra gli Stati membri, teso a facilitare le procedure di recupero extraterritoriale di crediti per dazi o imposte - mediante il titolo uniforme europeo (cd. UIPE) - un limite oltre il quale gli Stati UE sono svincolati dall’obbligo di esecuzione, nel proprio territorio, di titoli formati in un altro Stato oltre 5 anni prima.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La decadenza dalla procedura di recupero del credito fiscale tra Stati membri UE non si verifica dopo 5 anni dall'esigibilità, ma lo Stato adito può decidere di cooperare.