Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 29 dicembre 2023, n. 683

di Fabio Pace | 29 Dicembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 29 dicembre 2023, n. 683

L'Ufficio deduce che non vi era errore materiale, stante la chiara coincidenza tra la motivazione della sentenza e il dispositivo, in ordine al riconoscimento di un credito IRPEG.
Ricorre un'ipotesi di correzione di errore materiale, emendabile con il procedimento ex artt. 287 ss. c.p.c.c.p.c., non solo quando vi sia difformità tra motivazione e dispositivo, ma in tutti i casi in cui sia chiaramente evincibile il processo formativo della volontà del giudice e il contenuto della sua decisione e la difformità riguardi solo la sua esteriorizzazione nella rappresentazione grafica della decisione.
Nella specie, la sentenza annullava parzialmente il silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso. L'ordinanza di correzione indicava un diverso importo. Dal contenuto della motivazione della sentenza, si evince chiaramente che il Collegio ha ritenuti infondati i motivi di appello inerenti al merito del diritto al rimborso.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è diretto a porre rimedio a un vizio meramente formale della sentenza, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà (Cass. 22 gennaio 2015, n. 1207); ciò che rileva, pertanto, è che sia evidente ictu oculi che vi sia stata una mera svista del giudice, che non incida sul contenuto concettuale della decisione, ma che si concretizzi in una divergenza tra il pensiero del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica (Cass. 7 gennaio 2020, n. 41).
Nella specie, la Corte, nell'accogliere parzialmente l'appello, ha confermato il riconoscimento del credito per rimborso; conseguentemente, l'indicazione (in motivazione e dispositivo) della somma riferita a una sola annualità è un mero errore materiale, in quanto l'effettiva volontà della Corte era quella di riconoscere entrambe le annualità e dunque l'importo complessivo era superiore.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte ha riconosciuto un errore materiale nella rappresentazione grafica della decisione, correggendo l'importo del credito IRPEG a favore di entrambe le annualità anziché solo una.