La controversia involge l'impugnativa di provvedimenti di annullamento di autorizzazioni al regime del perfezionamento attivo di atti impositivi (invito a pagamento dazi e IVA all'importazione e atto di irrogazione sanzioni) e del provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione della riscossione.
Il regime di perfezionamento attivo, che comporta la sospensione dei dazi doganali, è una misura eccezionale destinata ad agevolare lo svolgimento di talune attività economiche. La sua finalità è esonerare dai dazi doganali solo le merci che vengono introdotte nel territorio doganale dell'UE a titolo meramente temporaneo, per essere lavorate, riparate o trasformate e, successivamente, riesportate, evitando di penalizzare l'attività economica degli Stati membri. Poiché tale regime comporta un rischio evidente per la corretta applicazione della normativa doganale dell'UE e la riscossione dei relativi dazi, coloro che ne beneficiano sono tenuti allo stretto rispetto degli obblighi che ne derivano. Si deve anche procedere a un'interpretazione rigorosa delle conseguenze che essi sopporteranno in caso di inosservanza dei loro obblighi. Pertanto, la nascita di un'obbligazione doganale non ha carattere sanzionatorio, ma deve essere considerata la conseguenza del fatto che non sussistono le condizioni richieste per ottenere il vantaggio derivante dall'applicazione del regime del perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione. Infatti, tale regime implica la concessione di un vantaggio condizionato che non può essere concesso se le relative condizioni non sono rispettate, il che rende inapplicabile la sospensione e giustifica, di conseguenza, l'imposizione dei dazi doganali. Pertanto, la violazione di un obbligo, connesso al beneficio del regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, da eseguire dopo l'appuramento del regime stesso, nella specie l'obbligo di presentare il conto di appuramento nel termine di 30 giorni, faccia sorgere, per tutte le merci da appurare, un'obbligazione doganale in applicazione dell'art. 204, paragrafo 1, lett. a), del codice doganale qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 859, punto 9, del regolamento di applicazione.
Trattandosi di una deroga al regime generale di soggezione dell'importazione all'obbligazione doganale, l'ammissione alla disciplina del perfezionamento attivo è vincolata al rispetto di particolari condizioni e controlli (Cass. sent. 10 giugno 2008, n. 15297; Cass. sez. 5, sent. 30 ottobre 2013, n. 24465).
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