L’Agenzia contesta la legittimazione della società a dolersi dell’illegittimità dell'autorizzazione del Procuratore a effettuare una verifica domiciliare nei confronti di un terzo estraneo alla compagine sociale.
I vizi degli atti della sequenza procedimentale sono deducibili solo se e quando si impugni il provvedimento che conclude l'accertamento. Se, invece, l’accertamento non sfocia in un atto impositivo, l'autorizzazione del P.M., in quanto ipoteticamente lesiva del diritto a non subire verifiche fiscali al di fuori dei casi previsti dalla legge, sarà autonomamente impugnabile dinanzi al giudice ordinario, nessun elemento di collegamento ricavandosi dall’art. 7, comma 4, della legge n. 212/2000, che si limita ad attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo, secondo i normali criteri di riparto, l'impugnazione di atti amministrativi a contenuto generale o normativo o di atti di natura provvedimentale che costituiscano presupposto dell'esercizio della potestà impositiva (Cass., Sez. U, n. 11082 del 2010 cit.; Cass. Sez. U, n. 6315 del 2009 cit.).
Nell’ipotesi di emissione dell'atto impositivo, il contribuente ha piena legittimazione a impugnare l'atto della sequenza procedimentale che ritenga illegittimo o invalido, indipendentemente dal fatto che lo stesso non sia stato emesso nei confronti suoi o di un soggetto estraneo alla società verificata. Piuttosto, quest'ultimo, proprio perché estraneo alla compagine societaria, potrà impugnare autonomamente dinanzi al giudice ordinario il provvedimento che lo ha riguardato, se lesivo dei suoi diritti costituzionali, indipendentemente dal fatto che sia stato emesso o meno un atto conclusivo del procedimento accertativo, al quale è estraneo.
Il contribuente è legittimato a impugnare, con l'atto impositivo, anche un atto istruttorio prodromico, quale il provvedimento di autorizzazione nei confronti di soggetto estraneo all'accertamento. L'autorizzazione alla perquisizione domiciliare è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie, la cui sussistenza e legittimità deve essere oggetto di verifica da parte del giudice, dato che tale requisito coinvolge la regolarità del procedimento accertativo su cui si fonda la pretesa impositiva; verifica che deve essere compiuta anche nel caso in cui il contribuente impugni l'autorizzazione relativa a perquisizione compiuta presso il domicilio di un terzo e a seguito della quale sono stati rinvenuti documenti poi utilizzati in sede di contestazione tributaria nei confronti dello stesso contribuente (Cass., Sez. 5, sent. 18 ottobre 2021, n. 28577).
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