Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 22 dicembre 2023, n. 682

di Fabio Pace | 22 Dicembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 22 dicembre 2023, n. 682

La questione concerne il trasferimento dei diritti inerenti alla tutela del credito ceduto, con riferimento alle vendite fallimentari e agli effetti del giudicato fallimentare.
In caso di fallimento di un soggetto esercente attività d’impresa, qualora, dopo l’insinuazione al passivo di un non contestato credito erariale sorto prima del fallimento, il curatore esponga in dichiarazione, e poi ceda a un terzo, un minor credito parimenti non contestato, derivante, in ragione della chiusura dell’attività, ai fini IVA, da rapporti d’imposta anteriori al fallimento, non osta a che l’A.F. adotti un provvedimento di fermo ex art. 69 del R.D. n. 2440/1923, fondato sul proprio maggior credito, la circostanza che il giudice fallimentare abbia respinto con provvedimento non impugnato la sua istanza di compensazione parziale per ragioni non riguardanti l’inesistenza di detto credito: il provvedimento del giudice fallimentare spiega efficacia solo ai fini del realizzo del maggior credito entro il fallimento nel rispetto del concorso paritario dei creditori, ma non impedisce che esso possa costituire oggetto di eccezione di compensazione dall’A.F. opponibile al cessionario del minor credito fuori del fallimento e, quindi, del concorso, eccezione a cautela della quale il provvedimento di fermo, nell’attuale esistenza del maggior credito, è tipicamente preordinato.
Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può [sempre] eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l’accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell’importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione (Sez. 6-1, ord. 18 dicembre 2017, n. 30298).
In definitiva, la regola della generale opponibilità al fallimento in via d’eccezione della compensazione non trova ostacolo nell’ammissione al passivo, nell’interezza, del credito, anche tributario, opposto in compensazione, senza cioè la riduzione derivante dallo scorporo del credito del fallimento, attesa l’efficacia meramente endofallimentare dei provvedimenti riguardanti l’ammissione al passivo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della cessione dei diritti inerenti alla tutela del credito ceduto nel contesto delle vendite fallimentari e degli effetti del giudicato fallimentare.