Si eccepisce di avere notificato la sentenza, per la decorrenza del termine breve, con messaggio PEC, restituito dal sistema con messaggio di rifiuto per “casella piena”. Poiché la mancata consegna si ritiene imputabile a negligenza del destinatario titolare della casella PEC, la notifica si sarebbe perfezionata.
Sul tema della notifica a mezzo PEC, restituita dal sistema con messaggio di mancata consegna per “casella piena”, nella giurisprudenza di Cassazione si registrano orientamenti non univoci.
1) La notificazione di un atto eseguita a un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di PEC, si perfeziona con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la casella PEC del destinatario piena, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio di archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (Cass., Sez. 3, ord. n. 3164 del 2020).
2) In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie per "casella piena"), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico - eventualmente in associazione al domicilio digitale - il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico (Cass., Sez. 3, sent. 20 dicembre 2021, n. 40758).
La tematica delle condizioni di validità e delle conseguenze della notifica telematica non completata per “casella piena” del destinatario integra questione di particolare importanza, involgendo i presupposti stessi del funzionamento delle modalità di notificazione coi nuovi e generalizzati strumenti tecnologici in ogni ambito processuale: ciò ne individua quale sede naturale per la disamina le Sezioni Unite della Cassazione.
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