Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 15 dicembre 2023, n. 681

di Fabio Pace | 15 Dicembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 15 dicembre 2023, n. 681

La questione concerne l'impugnabilità del provvedimento ammissivo della dilazione del debito ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, con particolare riguardo al piano di rateazione determinato dall'agente della riscossione.
Tale provvedimento è impugnabile per farne rilevare vizi propri. In riferimento, poi, ai crediti inseriti nel piano, lo è a condizioni e con limiti diversi, a seconda che si intenda contestare i titoli ovvero le voci liquidatorie direttamente afferenti all'attività dell'agente della riscossione.
La presentazione di un'istanza di dilazione del debito ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 presuppone la conoscenza dei carichi - e degli estratti di ruolo che li espongono - cui l'istanza stessa si riferisce.
L'istanza in esame esige l'indicazione quantomeno dell'ammontare del debito in funzione delle soglie rilevanti per l'accesso alle sospensioni semplificata, ordinaria e straordinaria e parallelamente di un crescente onere allegatorio circa le difficoltà economiche nell'assolvimento dei debiti. Se è vero che la richiesta di rateazione non costituisce acquiescenza del contribuente in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. ord. 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass. ord. 18 giugno 2018, n. 16098).
Poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato, è evidente che tale piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateazione (Cass. n. 27672 del 2020 cit.).
Non costituisce acquiescenza del contribuente avere chiesto e ottenuto, senza riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento di essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e riscossione, l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'"an debeatur", salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. sent. 8 febbraio 2017, n. 3347).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il provvedimento di dilazione del debito può essere impugnato per vizi propri, con condizioni diverse per contestare i titoli o le voci liquidatorie. La richiesta di rateazione richiede la piena conoscenza della cartella di pagamento.