L'Agenzia ritiene errato imputare al collaboratore dell'impresa familiare la quota del maggior reddito accertato, essendo possibile riconoscergli solo la quota del reddito dichiarato.
In materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall'impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un reddito d'impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori - che non sono contitolari dell'impresa familiare - costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello d’impresa e devono essere assoggettati all'imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall'imprenditore; pertanto, dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito solo al titolare dell'impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito "pro quota" agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d'impresa (Cass. sent. 2 dicembre 2008, n. 28558; sent. 30 dicembre 2010, n. 26388; ord. 9 luglio 2013, n. 17010; sent. 31 gennaio 2017, n. 2472; ord. 28 marzo 2017, n. 7995ord. 28 marzo 2017, n. 7995; ord. 22 dicembre 2017, n. 30842; ord. 20 dicembre 2019, n. 34222; ord. 22 ottobre 2021, n. 29602ord. 22 ottobre 2021, n. 29602; ord. 21 dicembre 2021, n. 40937; ord. 22 marzo 2022, n. 9198; ord. 18 gennaio 2023, n. 1491; ord. 27 marzo 2023, n. 8582).
La qualifica delle quote spettanti ai collaboratori dell'impresa familiare come redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello d’impresa, deriva dal fatto che tali soggetti non sono contitolari dell'impresa, che ha natura individuale, così che non è mutuabile la configurazione propria delle società, la cui disciplina è inapplicabile all'esercizio dell'impresa familiare (Cass. Sez. U. sent. 6 novembre 2014, n. 23676).
Anche la collocazione della disposizione sul trattamento dei redditi prodotti dalle imprese familiari nell'art. 5 del TUIR è ininfluente, perché il reddito del collaboratore non è prodotto in forma associata. Anche il dato letterale della disposizione fa riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sicché sembrerebbe escludere che siano riconducibili nel perimetro normativo anche i redditi emersi a seguito di accertamento condotto nei confronti dell'imprenditore (Cass. n. 30842 del 2017 cit. e n. 2472 del 2017 cit.).
La natura individuale dell'impresa familiare e la rilevanza della posizione dei collaboratori solo nei rapporti interni esclude anche il litisconsorzio necessario (Cass. sent. 18 gennaio 2005, n. 874; n. 2472 del 2017 cit.).
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