L’Agenzia contesta il fatto che le cessioni di crediti a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di leasing siano state considerate operazioni rilevanti ai fini IVA, anziché al di fuori del campo IVA. Si esamina anche la tassazione di registro e l’applicabilità delle agevolazioni ai finanziamenti a medio e lungo termine.
I contratti di cessione dei crediti in esame sono autonomi e distinti rispetto a quelli di leasing, pur se ad essi collegati, avendo ciascuno una propria specifica causa o funzione, sicché devono essere sottoposti a tassazione separata (Cass., Sez. 5, 15 novembre 2021, n. 34230).
Le operazioni di finanziamento, cui l’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate in quelle che si traducono in provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi (Cass., Sez. 5, 29 marzo 2002, n. 4611; Cass., Sez. 5, 16 aprile 2008, n. 9930; Cass., Sez. 5, 5 marzo 2009, n. 5270; Cass., Sez. 5, 16 gennaio 2015, n. 695; Cass., Sez. 5, 15 novembre 2021, n. 34230). Perciò, in caso di credito già erogato e somma corrispondente investita e dove oggetto di regolamento negoziale è la successiva cessione del credito con finalità di garanzia, il negozio non ha per oggetto un finanziamento, ma la garanzia di recupero del credito. Lo scopo agevolabile non ricorre perché, per effetto della cessione, il cessionario non dispone di nuovo denaro, suscettibile di impieghi produttivi (Cass., Sez. 5, 29 marzo 2002, n. 4611; Cass., Sez. 5, 5 marzo 2009, n. 5270).
Stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria, le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non rientrano nel campo di applicazione IVA, ex artt. 2, terzo comma, lett. a), e 3, secondo comma, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972, né beneficiano dell'imposta sostitutiva, ex artt. 15 e 17 del D.P.R. n. 601/1973, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50% ex art. 6 della Tariffa, parte I, annessa al D.P.R. n. 131/1986 (nel quale espressamente rientrano cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge), trattandosi di contratti caratterizzati da autonomia funzionale - seppure nel contesto di un collegamento negoziale - rispetto ai contratti originanti le obbligazioni garantite (Cass., Sez. 5, 15 novembre 2021, n. 34230).
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