L’Agenzia eccepisce la carenza di legittimazione della società a dolersi di una presunta illegittimità dell'autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica a effettuare una verifica domiciliare nei confronti di un soggetto, estraneo alla compagine sociale.
Nell’ipotesi di emissione dell'atto impositivo, il contribuente ha piena legittimazione a impugnare l'atto della sequenza procedimentale che ritenga illegittimo o invalido, indipendentemente dal fatto che lo stesso non sia stato emesso nei suoi confronti, come nel caso in cui l'autorizzazione all'accesso domiciliare del Procuratore della Repubblica riguardi un soggetto estraneo a quello verificato. Piuttosto, quest'ultimo, proprio perché estraneo, potrà impugnare autonomamente dinanzi al giudice ordinario il provvedimento che lo ha riguardato, ove ritenuto lesivo delle sue prerogative costituzionali, indipendentemente dal fatto che sia stato emesso o meno un atto conclusivo del procedimento accertativo, al quale è del tutto estraneo.
Pertanto, il contribuente è legittimato a impugnare, unitamente all'atto impositivo, anche un atto istruttorio prodromico, quale il provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repubblica previsto, in materia di IVA, dall’art. 52, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, richiamato dall’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di imposte dirette, emesso nei confronti di soggetto estraneo all'accertamento.
L'autorizzazione alla perquisizione domiciliare del Procuratore della Repubblica, prevista dall’art. 52, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie, la cui sussistenza e legittimità deve essere oggetto di verifica da parte del giudice, dato che tale requisito coinvolge la regolarità del procedimento accertativo su cui si fonda la pretesa impositiva; verifica che deve essere compiuta anche nel caso in cui il contribuente impugni l'autorizzazione relativa a perquisizione compiuta presso il domicilio di un terzo e a seguito della quale sono stati rinvenuti documenti poi utilizzati in sede di contestazione tributaria nei suoi confronti (Cass., Sez. 5, sent. 18 ottobre 2021, n. 28577).
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