Si esaminano gli effetti della cancellazione della società dal Registro imprese prima della notifica degli avvisi di accertamento.
La cancellazione di una società di capitali dal Registro imprese determina l'estinzione dell'ente e la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest'ultimo caso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21188; Cass. Sez. 5, sent. 9 ottobre 2015, n. 20252; Cass. Sez. 6-5, ord. 20 settembre 2019, n. 23534).
Nella specie, pertanto, l'originario ricorso della società va dichiarato inammissibile, in quanto proposto da soggetto cessato e, quindi, sprovvisto di capacità e la sentenza impugnata va sul punto cassata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, c.p.c. Nondimeno, la cancellazione della società provoca l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia delle entrate nei confronti di tale soggetto, non più esistente all'atto della notifica dell'impugnazione e, quindi, sprovvisto anche di legittimazione passiva, che non poteva essere attinto dal gravame (Cass. 28 maggio 2014, n. 23141; Cass. sent. 23 novembre 2018, n. 30342; Cass. ord. 2 marzo 2021, n. 5605). Anche il controricorso della società va dichiarato - per le stesse ragioni - inammissibile.
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