Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 1° dicembre 2023, n. 679

di Fabio Pace | 1 Dicembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 1° dicembre 2023, n. 679

Si eccepisce che i debitori possono opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, salvo che sia fondata su ragioni personali al condebitore.
In deroga all'art. 2909 c.c., ai sensi del quale la sentenza fa stato solo tra le parti e i rispettivi eredi o aventi causa, l'art. 1036, secondo comma, c.c., consente ai debitori che non hanno partecipato al processo promosso dal condebitore di opporre la sentenza favorevole a quest'ultimo al creditore, salvo che questa sia fondata su ragioni personali del condebitore. L'art. 1306 c.c. è applicabile nel giudizio tributario, facendo prevalere l'effetto del giudicato esterno (riguardante un condebitore) sull'avviso di accertamento, alle seguenti condizioni: la sentenza sia passata in giudicato; non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (Cass. 5 luglio 2019, n. 18154; Cass. sent. 20 novembre 2013, n. 26008).
Nella specie, con la decisione resa dalla CTR su ricorso della condebitrice, passata in giudicato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, è stato annullato l'avviso di liquidazione al quale è riferita anche quest’ultima sentenza. La decisione ha effetto anche rispetto ai condebitori. Essa è fondata non su ragioni processuali né relative specificamente al condebitore, ma su ragioni oggettive.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
I debitori possono opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, salvo ragioni personali al condebitore.