Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 1° dicembre 2023, n. 679

di Fabio Pace | 1 Dicembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 1° dicembre 2023, n. 679

Si discute se un consorzio di funzione (cioè di sola gestione di servizi pubblici) e costituito solo da enti pubblici sia soggetto a imposte. L'esenzione IRES riguarderebbe solo gli enti che non svolgono attività commerciale, non bastando considerare la natura dei consorziati, ma occorrendo verificare l’attività svolta.
L'art. 74 del TUIR (già art. 88), prima della modifica recata dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 22, operava una distinzione, ai fini dell'esenzione da imposta, tra i consorzi di funzione, costituiti per la gestione di servizi pubblici locali e perciò esentati in quanto privi di rilevanza imprenditoriale, e i consorzi-agenzie speciali, assoggettati a imposta. Tale distinzione è oggi venuta meno, in quanto (Cass. ord. 20 dicembre 2018, n. 32997; Cass. sent. 20 maggio 2009, n. 11755) il legislatore ha mostrato la propria volontà di equiparare i consorzi tra enti locali, ai fini del beneficio, alle altre Amministrazioni dello Stato, fermo restando che l'eventuale svolgimento, anche da parte di tali soggetti, di attività commerciali, determina la debenza dell'imposta in applicazione della regola generale affermata dall'art. 73 del TUIR.
La verifica dell'esercizio di funzioni che costituiscano o meno attività commerciali da parte dei soggetti contemplati dall'art. 74 va effettuata dal giudice di merito, in base al criterio delle finalità perseguite sulla scorta dell'atto costitutivo se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; in mancanza di tali due ultimi atti nelle predette forme, la natura commerciale dell'ente è determinata sulla base dell'attività effettivamente esercitata, in conformità a quanto previsto dall'art. 73, commi 4 e 5 del TUIR (Cass. n. 11755 del 2009cit.; Cass. sent. 22 dicembre 2021, n. 41298).
Con riguardo all'esenzione IRES, occorre accertare se l'ente eserciti le funzioni elencate dall'art. 74, comma 2 (che, come tali, non costituiscono attività commerciali), dovendosi altrimenti verificare, sulla base della legge, dell'atto costitutivo o dello statuto, e, sussidiariamente, in via sostanziale in quale categoria ricada l'ente quanto all'oggetto di esercizio di attività commerciale, con conseguenze quanto alle modalità di tassazione e di base imponibile (Cass. sent. 3 agosto 2016, n. 16156).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Si discute se un consorzio di funzione costituito solo da enti pubblici sia soggetto a imposte. L'esenzione IRES riguarderebbe solo gli enti che non svolgono attività commerciale.