Una società sostiene di non essere stata a conoscenza della variazione catastale, emersa solo all’acquisto con atto pubblico dell'immobile, evidenziando, inoltre, la definizione con sentenza dell'impugnazione avverso l'avviso di accertamento ICI, rigettata in base alla definitività della modifica della rendita catastale.
Nella specie, l'immobile è stato oggetto di variazione catastale nei confronti della dante causa della società.
La rettifica del valore da parte dell'A.F. è successiva al 1° gennaio 2000, con conseguente obbligo di notifica della stessa, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, perché l'atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune poteva legittimamente chiedere l'imposta dovuta in base al classamento, con effetto dalla data di adozione e non di notificazione (Cass. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. 8 luglio 2009, n. 16031).
Si è ritenuto che la prova della notifica sia evincibile dalle risultanze dell'atto di compravendita dell'immobile, in cui sarebbe emersa la nuova rendita catastale, e all'esito dell'impugnazione di precedente avviso di rettifica ICI relativamente alla definitività della modifica della rendita catastale.
Poiché la norma subordina la produzione degli effetti dell'attribuzione della nuova rendita alla notificazione e da tale momento decorre anche il termine per impugnare l'atto dell'Agenzia del Territorio, la prova della cognizione del nuovo classamento non può essere ricercata aliunde, ma deve essere fornita solo attraverso la produzione dell'atto ritualmente notificato che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale.
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