Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 3 novembre 2023, n. 675

di Fabio Pace | 3 Novembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 3 novembre 2023, n. 675

Si prospetta la giuridica inesistenza della notificazione, avvenuta a mezzo PEC, per allegazione alla mail dell'atto in formato pdf (copia per immagine su supporto informatico) e non come documento informatico provvisto di firma digitale (pdf nativo digitale).
Nella specie, la mancata allegazione della copia della cartella di pagamento con file pdf nativo è stata ritenuta irrilevante sul rilievo che si trattava di atto già notificato e, quindi, noto all'opponente, che, per di più, non contesta la sua difformità rispetto all'originale.
Valorizzando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), f) e i-ter), del D.P.R. n. 68/2005, e all’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, va affermato che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il cd. atto nativo digitale), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la cd. copia informatica), ossia, appunto, un file in formato pdf; inoltre, nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale (Cass. 27 novembre 2019, n. 30948; Cass. 5 ottobre 2020, n. 21328; Cass. 8 luglio 2020, n. 14402).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della notificazione di documenti tramite PEC e la validità della firma digitale. La Corte suprema ha confermato che la notifica può avvenire anche senza firma digitale.