L’Ufficio sostiene che, in assenza di produzione documentale attestante il versamento delle imposte, il diritto al rimborso non può essere riconosciuto in ragione della mera mancata contestazione da parte dell'Ufficio.
Quando si controverta su una domanda di rimborso del contribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore in senso anche sostanziale. Ciò significa che l'onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda grava sul contribuente e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di tali fatti o contesta che i medesimi siano qualificabili giuridicamente nei termini proposti dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva l'ipotesi del formarsi di un giudicato interno o, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del principio di non contestazione (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29613; Cass. 27 aprile 2012, n. 6550; Cass. 2 luglio 2014, n. 15026). Tale principio non può operare nel caso in cui l'A.F. neghi in radice l'esistenza del credito, sicché il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa del contribuente può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell'an debeatur.
Il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta né supera il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati, se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda (Cass., V, ord. 29 maggio 2023, n. 14998; Cass. 12 maggio 2016, n. 9732). Né, a tale fine, può valere il richiamo alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, parimenti, non può assurgere a fonte di prova (Cass., V, ord. 4 novembre 2021, n. 31588).
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