Si ritiene che la giurisdizione tributaria sia stata arbitrariamente esclusa sulla base di una lettura erronea delle norme e, in particolare, di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 46/1999.
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti - relativi alla carenza dell’originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) - che si assumano verificati anteriormente alla notificazione della cartella. (Sez. U, ord. 20 luglio 2021, n. 20693).
Il discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi o impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notifica omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dall’esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Sez. U, ord. 28 luglio 2021, n. 21642).
Nel caso in esame sussiste la giurisdizione tributaria, avendo la parte dedotto profili relativi alla decadenza del potere impositivo e all’insussistenza della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione.
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