L’A.F. eccepisce che si siano erroneamente ritenute deducibili le perdite su crediti in base alla mera cessione dei crediti stessi, occorrendo al contrario una più compiuta prova dell’effettiva irrecuperabilità.
I crediti verso clienti sono compresi, ai sensi dell'art. 2424-bis c.c., nell'attivo circolante, generando possibili perdite, che non possono confondersi con le minusvalenze, cioè con il minor valore di realizzo di beni inseriti nello stato patrimoniale rispetto al costo di acquisizione; pertanto, la cessione pro soluto dei crediti ritenuti inesigibili non dà luogo a minusvalenze patrimoniali deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 1, del TUIR, ma comporta la deducibilità degli stessi solo laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 5 della norma cit. (Cass. Sez. 5, sent. 4 ottobre 2000, n. 13181).
Nella specie, sono state ritenute deducibili le perdite su crediti solo in forza del fatto che la cessione dei medesimi è stata effettivamente operata mediante appositi atti notarili.
In tema di redditi d'impresa, la cessione di un credito pro soluto a un prezzo inferiore all'effettivo valore dello stesso costituisce una perdita su crediti, la quale, in presenza del requisito dell'inerenza, è deducibile, ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, solo a condizione che risulti da elementi certi e precisi ovvero che il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale. Peraltro, l'automatica deducibilità opera solo in quest'ultimo caso, stanti le garanzie derivanti dalle procedure concorsuali sul piano della certezza dell'insolvibilità e dell'entità delle perdite, mentre in tutti gli altri casi è richiesta la prova dell'effettiva riduzione di valore del credito, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, e dunque della oggettiva definitività della perdita, della quale è onerato il contribuente (Cass. Sez. 5, ord. 3 marzo 2021, n. 5787).
L'art. 101, comma 3, del TUIR, prevedendo che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile solo se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente, anche in relazione alle cessioni pro soluto, l'onere di allegare e documentare gli elementi de quibus, che non possono tautologicamente esaurirsi nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto, ma devono riguardare le ragioni che hanno consigliato l'operazione ed il conseguente recupero solo parziale, dovendosi escludere, al di fuori dell'ipotesi del debitore assoggettato a procedure concorsuali, l'esistenza di qualsiasi automatismo di deducibilità delle perdite (Cass. Sez. 5, sent. 24 luglio 2014, n. 16823).
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