Si denuncia violazione del litisconsorzio necessario e del principio del contraddittorio, sostenendo che l'atto impositivo avrebbe dovuto essere notificato anche nei confronti degli altri coobbligati solidali.
L'obbligazione per il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti contraenti con vincolo di solidarietà come stabilito dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986. Sennonché, sul piano processuale, il rapporto di solidarietà passiva si risolve in un litisconsorzio meramente facoltativo; con la conseguenza che il giudizio deve ritenersi validamente instaurato (per scelta della società) mediante evocazione in giudizio del solo Ufficio impositore. Né la società - unico ricorrente per cassazione - potrebbe fare valere un interesse (quello all’unitaria definizione del rapporto tributario) asseritamente proprio di una parte diversa, non rappresentata e acquiescente (Cass. 24 gennaio 2018, n. 1698; Cass. 23 giugno 2020, n. 12305).
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