Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 novembre 2023, n. 678

di Fabio Pace | 24 Novembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 24 novembre 2023, n. 678

Una società contesta il fatto che sia stata negata la giurisdizione tributaria e affermata quella del giudice amministrativo sull'impugnazione del rigetto del ricorso contro il provvedimento di revoca del codice attribuitole per godere dell'agevolazione sull'accisa gravante sul gasolio.
Deve attribuirsi portata interpretativa di ordine generale dell’art. 19, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 546/1992, al seguente arresto in tema di agevolazioni all’editoria: è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui viene revocato il credito d’imposta, previsto dall’art. 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge n. 350/2003, a favore delle imprese editrici, in misura corrispondente a una percentuale della spesa che sarebbe stata sostenuta per la carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, in quanto tale beneficio, avendo l'effetto di ridurre l'importo dell'imposta altrimenti dovuta, è da considerarsi un'agevolazione tributaria, il cui diniego o la cui revoca sono impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria, in base all'espressa previsione dell’art. 19, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 546/1992 (Sez. U, sent. 5 maggio 2011, n. 9841).
Il caso ora in esame verte su provvedimenti di cui la decisione sul ricorso gerarchico è solo il segmento conclusivo di una sequenza procedimentale nella quale altri provvedimenti sono stati emessi univocamente mirati alla revoca di un'agevolazione fiscale (accise sul gasolio). Pertanto, sussiste la giurisdizione tributaria in ordine agli atti impugnati.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il giudice tributario ha competenza sull'impugnazione del provvedimento di revoca del codice attribuito per l'agevolazione sul gasolio, in base all'art. 19, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 546/1992.