Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 novembre 2023, n. 678

di Fabio Pace | 24 Novembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 24 novembre 2023, n. 678

Il rimborso concerne la restituzione del versamento diretto effettuato come saldo IRES. Si assume errato porre l'accento sulle norme in materia di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso, anziché su quella che fissa i termini iniziale e finale di decorrenza degli interessi sui rimborsi d’imposta.
Gli interessi maturati sui crediti d’imposta che i contribuenti hanno nei confronti dell'A.F. non sono dovuti a titolo moratorio (non essendovi mora dell'A.F.) né derivano dall'impiego di capitale, ma servono a compensare i contribuenti dell'esborso pecuniario che hanno in precedenza effettuato versando al Fisco una somma che deve essere loro restituita. L'interesse su tale somma serve a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente, che viene così compensato del mancato godimento del denaro versato. Chiara è perciò la natura compensativa degli interessi maturati sui crediti d’imposta, idonea a escluderli dai redditi di capitale elencati nell’art. 41 (Cass. 5 luglio 1990, n. 7091; Cass. 6 aprile 1995, n. 4037; Cass. 28 novembre 1995, n. 12318; Cass. 15 aprile 1996, n. 3525; Cass. 10 giugno 1996, n. 5352; Cass. 15 febbraio 1999, n. 1255; Cass. 17 luglio 1999, n. 7575; Cass. 8 settembre 1999, n. 9510; Cass. 17 maggio 2000, n. 6397; Cass. 20 settembre 2004, n. 18864; Cass. 4 settembre 2012, n. 31820; Cass. sent. 13 maggio 2016, n. 9852; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29879; Cass. 17 aprile 2019, n. 10705; Cass. 4 novembre 2021, n. 31820).
E’ evidenziata dunque la funzione in senso lato (del mancato godimento, da parte del contribuente, del denaro in precedenza versato), che prescinde da un ritardo che sia colpevolmente imputabile all'A.F. (che, nel frattempo, ha ricevuto e posseduto la stessa somma) e legittimi la mora di quest'ultima, ai fini della decorrenza degli interessi di legge (Cass. 27 aprile 2023, n. 11189).
La circostanza che il termine di decadenza dal diritto al rimborso non decorra durante il periodo nel quale il contribuente neppure è consapevole di essere stato sicuramente assoggettato alla doppia imposizione, non esclude che, una volta che tale diritto sia stato esercitato tempestivamente, esso resti disciplinato dalle norme generali sul rimborso, compresa quella di cui all’art. 44, comma 1, in materia di decorrenza (a prescindere dalla buona o mala fede e dalla mora dell'A.F.) degli interessi compensativi dal secondo semestre successivo al versamento delle somme da rimborsare, quindi quelle versate in più nell'esercizio precedente.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il riassunto del testo è: Il rimborso fiscale riguarda la restituzione dei versamenti diretti e degli interessi compensativi, indipendentemente dalla mora dell'A.F. e dalla decadenza del diritto al rimborso.