Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 novembre 2023, n. 678

di Fabio Pace | 24 Novembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 24 novembre 2023, n. 678

Il giudizio ha ad oggetto la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica rispetto alla quale, i pozzi oggetto di esame sono funzionali alla produzione di energia elettrica.
In tema di determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche va data rilevanza alla connessione strutturale e funzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, come desumibile anche dall’art. 1 quinquies del D.L. n. 44/2005 (Cass. 23 maggio 2018, n. 12791; Cass. 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass. 2 febbraio 2015, n. 3500; Cass. 9 novembre 2011, n. 23317)
I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria D/l-Opificio e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva e unitaria ed incompleta nella sua struttura (Cass. 14 marzo 2012, n. 4028; Cass. 21 novembre 2014, n. 24815; 9 ottobre 2019, n. 32861; Cass. 18 luglio 2022, n. 22551).
Ai sensi dell’art. 1 quinquies del D.L. n. 44/2005, contribuiscono a determinare la rendita catastale, trattandosi di parti essenziali, volte a realizzare un unico bene complesso, tutti i componenti, anche mobili, la cui assenza altererebbe le caratteristiche complessive della struttura, che non potrebbe più essere considerata una centrale elettrica. (Cass. 15 settembre 2022, n. 27196; Cass. 16 gennaio 2019, n. 3277).
Rilevano tutti gli impianti necessari al ciclo di produzione dell'energia elettrica, dove sia impossibile separare l'uno dall'altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso; nella specie non sarebbe più una centrale elettrica poiché anch'essi costituiscono una componente strutturale ed essenziale della stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva e unitaria e incompleta nella sua struttura (Cass. 19 febbraio 2015, n. 3354; Cass. 14 marzo 2012, n. 4030).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il giudizio riguarda la determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche, considerando la connessione strutturale e funzionale tra le parti immobiliari e impiantistiche.