Un Comune contesta a un ufficiale della Gdf il diritto all'esenzione IMU per l'abitazione principale, per la mancata presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei relativi requisiti e indicante gli identificativi catastali dell’immobile, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni di variazione.
L’art. 2, comma 5, del D.L. n. 102/2013, detta norme di favore relativamente all’IMU delle abitazioni principali del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e di quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Posto che il successivo comma 5-bis ha imposto al contribuente di presentare, a pena di decadenza dal riconoscimento dell'esenzione, la dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica (in formato conforme al modello ministeriale all'uopo predisposto), entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU (vale a dire, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento), una dichiarazione presentata in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale (vale a dire, dopo il 30 giugno dell'anno successivo quello di riferimento), essendo tardiva, è inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio fiscale (salva la valenza per gli anni successivi).
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