L'A.F. eccepisce pronuncia ultra petita, in quanto l'erronea attribuzione alle difese del contribuente di una portata maggiore del dedotto ha inquinato direttamente l'unica ratio decidendi espressa dal giudice a quo.
Nel ricorso per cassazione, l'individuazione e l'interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360, primo comma, c.p.c., ove l'inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Se è vero che la rilevazione e interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, è altrettanto vero che essa è comunque sindacabile (tra l'altro) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.; nonché qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente all’individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. (Cass. 10 giugno 2020, n. 11103).
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