L’Ufficio deduce che, una volta esercitata l’opzione per la rivalutazione da parte del de cuius, eventuali vicende successive non possono spiegare effetto contrario o rendere reversibili gli effetti fiscali già prodotti.
Nell’ipotesi di imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448/2001, gli eredi del contribuente che ha effettuato la rivalutazione non hanno diritto al rimborso, allorquando abbiano proceduto a una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, posto che non sono divenuti titolari del diritto al rimborso di quanto versato con la prima rivalutazione da parte del de cuius, che sorge eventualmente solo a seguito di una seconda rivalutazione operata dallo stesso contribuente che si trovi ancora nel possesso del bene; conseguentemente, gli eredi divengono titolari delle partecipazioni affrancate dal de cuius e con la seconda rivalutazione sorge una nuova obbligazione tributaria, che determina un nuovo presupposto impositivo.
L’opzione per l'imposta sostitutiva in esame è una dichiarazione di volontà irretrattabile, non soggetta alla disciplina dell’errore propria delle dichiarazioni di scienza, potendo essere corretta solo in caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ex art. 1428 c.c. (Cass. 2 agosto 2017, n. 19215; Cass. 20 luglio 2018, n. 19382) e non può essere revocata, neppure in conseguenza di un evento successivo e imprevedibile, quale il decesso del contribuente, se avvenuto prima della cessione della partecipazione.
Una volta soddisfatte le condizioni ex legge n. 448/2001, si determina l'irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria (Cass. 12 aprile 2019, n. 10298).
Non spetta il rimborso agli eredi del de cuius che abbia operato una prima e una seconda rivalutazione, senza cedere il bene a causa del decesso (Cass. 12 aprile 2019, n. 10298; Cass. 30 giugno 2016, n. 13406).
Il diritto al rimborso delle imposte versate in occasione di una prima rivalutazione di partecipazioni azionarie non spetta al cessionario che abbia proceduto a una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, ragguagliata al nuovo valore delle azioni, poiché, ex art. 7, comma 2, lett. ee) ed ff), del D.L. n. 70/2011, solo il soggetto che abbia già versato l'imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli stesso abbia effettuato dei titoli che siano rimasti sempre in suo possesso (Cass. 4 aprile 2019, n. 9431).
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