Si assume che l'omologa è soggetta a imposta fissa di registro, in quanto la proposta concordataria non poneva l'accollo dei debiti da parte dell'assuntore in connessione, ma in collegamento alle disposizioni contenute nel decreto di omologa (trasferimento di attività).
Al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicato il criterio di tassazione correlato all'art. 8, lett. a), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre la contestuale assunzione delle passività rappresenta un effetto legale naturale del decreto di omologa del concordato con terzo assuntore e, come tale, non autonomamente assoggettabile a tassazione, ex art. 21, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986.
In applicazione dell’art. 21, comma 3, cit., l'accollo delle passività di cui al decreto di omologa del concordato, onde evitare un'illegittima duplicazione del prelievo fiscale, non può formare oggetto di tassazione e, conseguentemente, l'imposizione graverà solo sugli assets costituenti l'attivo fallimentare trasferito all'assuntore, che rappresenta la base imponibile.
L'importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile per la liquidazione dell'imposta di registro, risultando quest'ultima derivante solo dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione (Cass. 2 marzo 2020, n. 13352; Cass. 15 novembre 2021, n. 34249; Cass. 6 settembre 2021, n. 11925; Cass. 15 giugno 2021, n. 27669; Cass. 12 dicembre 2021, n. 4009; Cass. 17 novembre 2021, n. 40913; Cass. 22 febbraio 2022, n. 27086; Cass. 13 maggio 2022, n. 141239).
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