Un contribuente eccepisce che la sua istanza di rimborso, proposta per contestare l'atto pregiudizievole adottato dall'A.F., di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto, sia stata erroneamente ritenuta tardiva.
Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso fin da tale data; tuttavia, qualora l'A.F. liquidi il rimborso dell'IRPEF applicando la corretta aliquota di imposizione e, pertanto, il pregiudizio non abbia a verificarsi e, successivamente, in sede di provvedimento integrativo, provveda a liquidare nuovamente l'importo del rimborso, applicando sull'intera somma dovuta un'aliquota di imposizione errata, la lesione del diritto del contribuente sorge proprio per effetto di questa seconda liquidazione ed è, pertanto, dalla data in cui è stata effettuata che decorre il termine di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
La decorrenza dalla data del versamento (o della ritenuta) si verifica dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso fin da tale momento (Cass. sent. 15 ottobre 2014, n. 21734, Cass. sent. 25 agosto 2015, n. 17132; Cass. ord. 6 giugno 2016, n. 11602) (Cass. sez. VI-5, 1° febbraio 2018, n. 2533). Diversamente, nella specie, alla data in cui sono state operate le ritenute sull'indennità di fine rapporto da corrispondersi in occasione della prima liquidazione, queste non risultavano affatto parzialmente o totalmente non dovute, perché l'A.F. aveva applicato la riduzione della base imponibile nella misura del 55,55%, cioè quella ritenuta corretta, così che non sussisteva nessun pregiudizio da invocare e non era possibile proporre istanza di rimborso. Solo con la seconda liquidazione, l'A.F. si è determinata per la riduzione dell'imponibile nella misura, ritenuta errata, del 50%, e ha ritenuto di poterla applicare anche alle somme già oggetto della prima liquidazione. In conseguenza, l'invocato pregiudizio che legittima a proporre istanza di rimborso è maturato solo in tale momento.
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