Si discute della nozione di residenza familiare, al fine di valutare la spettanza delle agevolazioni prima casa nell’ipotesi di immobile acquistato dal contribuente in regime di comunione legale con il coniuge, anche se quest’ultimo non vi aveva trasferito la residenza.
In ipotesi di residenza familiare, in tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, così che, nel caso di acquisto in comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c.; a maggior ragione il requisito in esame non deve essere realizzato dal coniuge del contribuente che abbia operato un acquisto a titolo personale (Cass., 2 febbraio 2023, n. 3123; Cass., 19 luglio 2022, n. 22557).
Pertanto, se si tratta di acquisto a titolo personale, l'adempimento del terzo (il coniuge) non è affatto necessario, mentre se, diversamente, si tratta di acquisto in comunione, il trasferimento di residenza di uno dei coniugi componente il nucleo familiare è sufficiente per escludere la decadenza, in quanto il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia.
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