Un contribuente deduce che il proprio ricorso per ottemperanza avrebbe dovuto essere deciso dalla Corte regionale in composizione monocratica, in quanto la somma dovuta era inferiore a euro 20.000.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica dell'organo giudicante legittimato a decidere su una controversia costituisce, alla stregua degli artt. 50-quater e 161, primo comma, c.p.c., un'autonoma causa di nullità della decisione, e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e perciò soggetta al regime di sanatoria implicita), che può essere fatta valere solo mediante un mezzo di impugnazione, senza che l'eventuale declaratoria di nullità comporti la rimessione al primo giudice, ove quello dell'impugnazione sia anche giudice del merito. Pertanto, nel giudizio tributario di ottemperanza, ove il giudice dell'impugnazione è sempre la Corte Suprema di cassazione (art. 70, comma 10, del D.Lgs. n. 546/1992), la violazione delle regole di composizione del giudice dell'ottemperanza ex art. 70, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, che comporti la nullità della sentenza impugnata, conduce alla cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria, nella diversa e corretta composizione, non essendo la Corte di cassazione giudice anche nel merito.
In assenza di una specifica disciplina tributaria, in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, si applica l'art. 50-quater c.p.c., che prevede che la violazione delle norme in materia di composizione dell'organo giudicante determini una nullità che può essere fatta valere attraverso i mezzi di impugnazione ex art. 161, primo comma, c.p.c. La causa di nullità in esame può essere fatta valere solo mediante un mezzo di impugnazione, senza che l'eventuale declaratoria di nullità comporti la rimessione al primo giudice, ove quello dell'impugnazione sia anche giudice del merito (Cass., sez. U., 25 novembre 2008, n. 28040; Cass. 20 giugno 2018, n. 16186; Cass. 25 luglio 2017, n. 18343).
Nel caso del giudizio tributario di ottemperanza, nel caso di violazione delle regole di composizione del giudice dell'ottemperanza, che comporti la nullità della sentenza impugnata, dovrà procedersi alla cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria, in diversa composizione e in composizione monocratica.
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